Ascensori, quando sono necessari gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Non tutti ne sono al corrente, ma l’ascensore è il mezzo di trasporto maggiormente utilizzato, anche più dell’automobile. I numeri, in tal senso, ne sono la testimonianza più lampante. Solo in Italia, ad esempio, ne esistono più di un milione, sfruttati per un totale complessivo ai 100 milioni di corse, prova tangibile di quanto siano presenti nella quotidianità di tutti i giorni della maggior parte di ciascuno di noi.

Gli italiani, dati alla mano, sono i maggiori fruitori dell’intero Vecchio Continente, nonostante, in alcuni casi, gli impianti nei quali vengono trasportati siano vetusti. Indipendentemente dalla data di fabbricazione e impianto dell’ascensore, è indispensabile rivolgersi a Reggiana Ascensori e al loro esclusivo servizio “Impianto Sicuro”, per effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a garantire l’utilizzo dell’ascensore nella massima sicurezza.

Manutenzione straordinaria: il ruolo attivo del proprietario

Gli interventi di natura straordinaria prevedono un intervento tempestivo ed immediato da parte dell’azienda manutentrice, come disciplinato dall’articolo 15 del DPR 162/99, al fine di sostituire o riparare le parti rotte o logore. Gli interventi di manutenzione straordinaria prevedono un ruolo attivo anche da parte del proprietario dell’ascensore, che non deve esitare nel segnalare qualsiasi tipologia di anomalia del proprio impianto.

Qualora non provvedesse celermente alla segnalazione del guasto, allo stesso potrebbero essere additate evidenti responsabilità per eventuali incidenti accaduti a causa della mancata segnalazione del guasto: meglio essere previdenti, non lasciare nulla intentato, ed avvisare sempre in presenza di un eventuale guasto o malfunzionamento del proprio impianto ascensoristico.

È bene precisare, inoltre, come il proprietario dell’immobile non possa in alcun modo provvedere autonomamente alla riparazione del guasto o rivolgersi ad un terzo soggetto al di fuori della ditta specificamente incaricata alla manutenzione dell’ascensore: anche in questo caso, qualora si verificassero degli spiacevoli inconvenienti la responsabilità ricadrebbe direttamente sul proprietario dell’immobile.

Esiste un caso, però, in cui è concessa la possibilità al proprietario di potersi rivolgere ad una ditta differente rispetto a quella di norma incaricata a svolgere l’attività di ordinaria manutenzione. Ciò avviene nei casi di manutenzione straordinaria di rilevante importanza, ma all’impresa originaria spetta, in ogni caso, l’obbligo di verificare l’avvenuta e corretta esecuzione dei lavori eseguiti.

Cosa prevede la legge per gli interventi di manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria, invece, sono quelli previsti a determinate scadenze temporali, anch’esse disciplinate dall’articolo 15 del DPR 162/99. Queste attività sono disciplinate dalla legge, ma dovrebbero essere, in realtà, un obbligo morale per ciascun possessore di un ascensore, un momento utile per un check-up del proprio impianto ed avere la sicurezza che funzioni correttamente.

La legge impone che il proprietario dell’impianto affidi gli interventi di manutenzione ordinaria a quei soggetti abilitati a svolgere questo tipo di obbligo: è assolutamente vietato mantenere attivo un ascensore per il quale non sia stata affidata la manutenzione ad un soggetto legalmente riconosciuto. In caso di mancato rispetto di questa norma, sono previste sanzioni pecuniarie particolarmente gravose a carico del conduttore dell’impianto.

La legge, inoltre, è estremamente esplicita sulla periodicità con la quale svolgere gli interventi di manutenzione ordinaria. La ditta incaricata svolge una doppia visita all’edificio dove è collocato l’ascensore: la prima ha lo scopo preventivo di certificare il corretto funzionamento delle principali componenti impiantistiche, come porte, serrature e funi, oltre a procedere alla classica pulizia e lubrificazione.

Nella seconda visita, invece, viene verificata l’efficienza e l’integrità dei componenti di sicurezza e dei dispositivi, come – a titolo esemplificativo – paracadute e sistemi di allarme. Questa opera manutentiva va obbligatoriamente svolta con cadenza semestrale, da effettuare, quindi, almeno due volte nell’arco dell’anno solare, a differenza di quella “preventiva” che, pur essendo consigliata, non deve rispettare alcun tipo di obbligo dal punto di vista legislativo